Art. 5.

      1. Ai reati di rapina commessi con l'uso di armi improprie, come definite ai sensi del comma 2, si applicano le medesime sanzioni previste dall'articolo 628, terzo comma, del codice penale.
      2. Sono considerate armi improprie le armi elencate all'articolo 4, secondo comma, della legge 18 ottobre 1975,

 

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n. 110, e, comunque, tutti gli oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione, possono eventualmente servire, per le loro caratteristiche strutturali o per determinate circostanze di tempo e di luogo, ad arrecare offesa alla persona.